S.E.R.T.O.T.

ART.1 - DENOMINAZIONE E SCOPI
E' costituita un'Associazione denominata "SOCIETA' EMILIANO-ROMAGNOLA-TRIVENETA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA" abbreviabile in "S.E.R.T.O.T.".
La Società non ha scopo di lucro ed ha finalità scientifiche e didattiche. Promuove l'aggiornamento culturale dei Chirurghi ortopedici-traumatologici, particolarmente di quelli residenti nelle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
L'attività scientifica della "S.E.R.T.O.T." si concretizza fondamentalmente nell'organizzazione di una  Riunione Congressuale annuale e Corso e nella pubblicazione di una Rivista.
La Rivista Scientifica è di proprietà della S.E.R.T.O.T.

ART.2 - SEDE.
La "S.E.R.T.O.T." ha sede e rappresentanza legale presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove è stata fondata nel 1956 dal Prof. Raffaele Zanoli.
La sede amministrativa coincide con il domicilio fiscale del Presidente o della Segreteria Delegata.

ART. 3- CATEGORIE DEI SOCI.
La "S.E.R.T.O.T." comprende Soci onorari e Soci ordinari.

ART.4- SOCI ONORARI.
L'Assemblea generale ordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari i Soci ordinari della "S.E.R.T.O.T." di età superiore ai 70 anni; diventano di diritto Soci onorari gli ex Presidenti della "S.E.R.T.O.T." al compimento del 70° anno di età.
I Soci onorari hanno diritto di voto in Assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non possono ricoprire cariche sociali ad eccezione della posizione di Probiviri.

ART.5 - SOCI ORDINARI
Possono diventare Soci ordinari, dopo valutazione del rispettivo curriculum da parte del Consiglio Direttivo, i laureati e abilitati in Medicina e Chirurgia, con interesse per l'Ortopedia e Traumatologia, anche se residenti in altre regioni o all'estero.
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda e curriculum vitae al Consiglio Direttivo indicando:
i propri dati anagrafici;
la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall’associazione, nonchè l’impegno ad osservare lo statuto.
In qualsiasi momento all’associato è consentito recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta alla segreteria.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, con provvedimento motivato, sull’esclusione degli associati.
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale sino al compimento del 70° anno di età.
I Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto in Assemblea.

ART.6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi della Società:
- l'assemblea generale (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
-    il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.7 - ASSEMBLEA GENERALE (ORDINARIA E STRAORDINARIA).
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
L'Assemblea generale rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti.
L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria, con almeno 15 giorni di anticipo, annualmente in occasione della Riunione annuale. La comunicazione ai soci verrà inserita nel programma del congresso oppure con altre modalità che siano idonee ad assicurarne la ricezione da parte degli aventi diritto.
L’Assemblea delibera:
- sulle linee guida dell’attività dell’Associazione
sul rendiconto economico-finanziario;
sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
sulla quota annuale dell’Associazione;
sugli argomenti figuranti nell’ordine del giorno.
L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria con almeno un mese di anticipo  per deliberazioni  importanti e urgenti per la vita societaria o per modifiche e aggiornamenti dei presente Statuto o del Regolamento.
La convocazione dell'Assemblea generale straordinaria è di competenza del
Consiglio Direttivo.
E’ determinata da una decisione autonoma del Consiglio Direttivo stesso, ovvero in seguito a richiesta scritta firmata da almeno un quarto dei Soci in regola con la quota sociale.
Hanno diritto di voto nell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, i Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con la quota sociale. Non sono ammessi voti per delega.
L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono valide quando i voti favorevoli siano pari alla metà più uno dei presenti alla votazione.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha la completa responsabilità della gestione della Società sia in campo scientifico, che organizzativo e amministrativo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è eletto a maggioranza dall’Assemblea generale ordinaria.
Fanno parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto:
Il presidente, che ha la firma e la rappresentanza legale della Società;
Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di grave impedimento e che subentra automaticamente nella carica di Presidente al termine del biennio;
I cinque Consiglieri eletti in rappresentanza regionale;
 Il Segretario-Tesoriere, cui compete la responsabilità della gestione amministrativa della Società ed il controllo della Segreteria delegata e che è
rieleggibile, anche più volte.
Partecipano alle Riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:
- Il Past-President, con funzione di Garante Istituzionale della Società:
il Segretario alla Presidenza nominato dal Presidente;
il Direttore di Redazione della Rivista (nominato dal Consiglio Direttivo e riconfermabile anche più volte).
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito in presenza del Presidente (o, in caso di impedimento del Vice Presidente) e di almeno quattro degli altri Membri con diritto di voto.
In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

ART.9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria tra i Soci onorari o quelli ordinari da almeno 10 anni.
I Membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili anche più volte.
E' di competenza del Collegio dei Probiviri l'esame e la soluzione di controversie insorte nell'ambito della Società, trasmesse per il giudizio al Collegio dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio dei Probiviri delibera a maggioranza e le sue decisioni sono inappellabili.

ART.10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria tra i Soci ordinari da oltre cinque anni.
I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili anche più volte. Il giudizio positivo del Collegio dei Revisori dei Conti deve precedere la relazione consuntiva annuale del Segretario-Tesoriere.
E’ di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti il controllo contabile annuale
della gestione amministrativa della Società, relativo al periodo intercorso tra le due Assemblee generali ordinarie.
ART 11 – IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
E’ fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO
Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.
In caso di scioglimento, l’Associazione può devolvere il patrimonio dell’ente esclusivamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. E’ comunque esclusa ogni ripartizione tra i soci.